Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 23/12/1996 n. 662

92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

93. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relative ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali, possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra le imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:

a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, é applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto concorso, dalla stipulazione del contratto;

b) il contratto deve prevedere la quantità della produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni caso, non é applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttività intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da applicare per il costo dei materiali;

c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per cento del prezzo previsto, ed in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale.

94. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel comma 93 sono nulle.

95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, é elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro delle finanze.

96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.

97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 96.

98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale, già stabilite, in linea con le decisioni assunte in sede comunitaria.

99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro del bilancio e della programmazione economica le relative proposte. Gli importi in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni.

100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964 n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992 n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67.

101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 é trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi

artigiani. A valere sul fondo, l'Artigiancassa Spa può anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale può essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilità separata.

102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse resesi disponibili sui propri bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.

103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96 a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le forme di intervento regolate sulla base di accordi.

104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 60 giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono destinate, previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse. Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza che le regioni interessate abbiano formulato proposte, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonché gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse così recuperate. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma.

105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 19941999; in via subordinata, in mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.

106. Il Ministro dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999.

107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1995 n. 273. Dalla rideterminazione così effettuata sono escluse e da escludere le risorse già assegnate ai programmi approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.

108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali, nonché agli altri enti di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge.

109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi delle risorse dei fondi strutturali comunitari per il secondo triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi da assegnare e fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni contabili con l'avvio dei lavori.

110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica, relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio 1981 n. 22, e l'articolo 20 del decreto legge 29 dicembre 1987 n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 47.

112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981 n. 22, che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge, alle più favorevoli condizioni di mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le quantità normalmente contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso. Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.

113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi dalla data del pagamento del prodotto venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente per le finalità di cui al comma 114, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.

 

Pagina 20/44 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional